Matrimonio senza sesso causa crisi ed esclude diritto agli alimenti

In campo la nostra formula psico-legale per individuare anche i più sottili problemi coniugali e impostare una strategia vincente

Può accadere che la crisi matrimoniale discenda dall’assenza di intimità tra le lenzuola, ovvero dal fatto che uno dei due coniugi (per cause che non andremo oggi ad indagare ma che possono essere le più disparate) abbia perso interesse sessuale nell’altro. Ebbene questa condotta può giustificare, in un’eventuale causa di divorzio, l’inammissibilità dell’assegno di mantenimento, anche se nel frattempo si fosse verificato un tradimento coniugale.

Il caso giunto all’esame della Corte di Cassazione riguarda una moglie che dopo aver scoperto di essere stata tradita dal marito chiedeva che il Giudice pronunciasse la separazione con “addebito” al marito fedifrago nei confronti del quale chiedeva altresì la condanna ad un assegno di mantenimento da 1500 euro.

Quindi un classico caso previsto dall’art. 151 del codice civile, in base al quale il Giudice – su richiesta del coniuge tradito – attribuisce la responsabilità della separazione al coniuge infedele chiamandolo a pagare le conseguenze legali legate alla violazione dei doveri coniugali. Ciò in relazione al concetto che il tradimento, essendo la tipica circostanza dalla quale può discendere la scelta di un coniuge di non voler più convivere con l’altro, può determinare lo scioglimento matrimoniale.

Tradimento come conseguenza e non come causa
Sembrerebbe… ma non è così. La suprema Corte infatti, con l’ordinanza 21017 maggio 2017, ha accolto il controricorso del marito stabilendo che il matrimonio era in crisi da tempo, così come dimostrato dal fatto che la coppia aveva interrotto i rapporti sessuali già anni prima del tradimento.

Infedeltà quindi valutata come conseguenza e non causa della crisi.

Insomma, prove alla mano, si è ritenuto insussistente il nesso tra la violazione del dovere di fedeltà e la rottura del rapporto, appunto, precedente nel tempo.

Risultato: questione “ridotta” ad una comune causa di separazione e divorzio alla quale applicare i principi stabiliti dalla recente sentenza della Cassazione in materia di assegno di divorzio (11504/2017), che ha sostituito il criterio del tenore di vita matrimoniale con la valutazione dell’autosufficienza economica per stabilire il riconoscimento e l’entità dell’assegno stesso.

Alla luce, infatti, degli elementi patrimoniali e professionali indagati, la Corte ha condannato la moglie al pagamento delle spese processuali. In particolare, addio assegno di mantenimento…

La nostra consolidata esperienza ci consente, con l’ausilio di una Psicoterapeuta molto esperta in materia, di indagare sin dal loro nascere tutti quelli che sono i campanelli di allarme che possono manifestarsi in un rapporto di coppia e, quindi, capire se i problemi possono essere affrontati e risolti oppure se gli stessi possano sin da subito legittimare una strategia legale.

Nei casi come questo oggi narrato giacciono elementi apparentemente “impalpabili” che invece vanno fatti emergere perché molto significativi – a volte determinanti – ai fini del giudizio.

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