“Sono separata da mio marito ed ho ottenuto un assegno di MANTENIMENTO. Ho letto su internet che avrei anche diritto a percepire il TFR del mio ex. È vero?”.
Purtroppo non è così. il Tfr non spetta al coniuge SEPARATO ma, ai sensi dell’art. 12 bis della Legge n.898/70, al coniuge DIVORZIATO, titolare di un ASSEGNO divorzile, purché non sia passato a nuove nozze. In cifre si traduce nel diritto a percepire una quota di Tfr dell’ex marito, pari al 40% dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Affinché tale diritto venga riconosciuto, è necessario fare ISTANZA al Tribunale territorialmente competente che deciderà in tal senso, previa valutazione dei REQUISITI prescritti dalla Legge sul divorzio. Nel caso in cui il diritto del lavoratore a percepire il Tfr sia maturato prima della sentenza di divorzio allora il coniuge che reclama la quota dovrà devolvere la propria domanda al Giudice del divorzio